"Legalità, giustizia e legislazione"
Nel breve articolo che la rivista Dignitas ci ha chiesto di scrivere per illustrare perplessità, dubbi e timori in merito alla proposta della legge sulle droghe Berlusconi-Fini, si è deciso di cercare un approccio a partire da alcuni fondamentali principi a cui dovrebbe uniformarsi la politica nel momento in cui si ha la necessità di governare fenomeni diffusissimi quali, ad esempio, il consumo o la dipendenza da sostanze legali e illegali.
Vogliamo però, al tempo stesso, ancorare il ragionamento più ad alcune discipline e ad alcune categorie concettuali, che non a una dialettica tra visioni e politiche diverse che nell'ideologia pone le proprie radici.
E' uno sforzo notevole, perché proprio il tema droga da sempre contrappone visioni diverse e da sempre pervade la vita quotidiana, non solo degli operatori specialisti in materia, ma anche di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, intersecano alcune aree a loro volta attraversate da queste tematiche: sicurezza, carcere, salute fisica, salute mentale, economia, morale, diritto, sociologia e antropologia, rappresentano (ed altre ce ne sarebbero) quelle aree di sviluppo del pensiero che necessariamente si devono confrontare col tema dipendenze e che, altrettanto necessariamente, dovrebbero essere racchiuse e sintetizzate dalla politica nelle scelte di indirizzo ed operatività. Ma sintetizzare in un tutto coerente pensieri che, in alcune occasioni, vanno in direzioni opposte, diventa un esercizio difficile che non accontenta del tutto chi le sceglie, ma soprattutto non soddisfa chi queste scelte le disapprova.
Da qui parte la riflessione affrontata in questa nota, cercando di stare lontani dai tranelli ideologici, assumendo il tema droga e consumi quale fenomeno diffuso e diversificato, in costante crescita e che, da una recente indagine, viene equiparato in relazione alla bilancia commerciale, come prodotto che incide nella misura del 8% rispetto ai volumi d'affari del commercio mondiale.
Ciò che è certo è che, indipendentemente dalle normative adottate paese per paese, il consumo di sostanze illegali e legali (ad eccezione dell'eroina) è in costante crescita. Ciò sicuramente viene determinato da modelli socio-culturali ed economici che favoriscono il consumo di sostanze, a maggior ragione quando sono compatibili con questi modelli, ma al tempo stesso da una precisa strategia del narcotraffico in termini di diversificazione dei prodotti presenti sul mercato e di abbattimento dei costi.
La questione si fa ancor più complessa se noi volessimo, nell'affrontare questo argomento da un punto di vista normativo, focalizzare la nostra attenzione sul mercato delle droghe legali: alcol, psicofarmaci, sostanze dopanti, sono diventate oggi, al di fuori di logiche terapeutiche, le vere stampelle chimiche con cui una società affronta le sempre più emergenti ansie sociali.
Ed è chiaro che la tolleranza in quest'ultimo caso, a fronte dell'intolleranza nei confronti delle sostanze illegali, pone un primo ordine di problemi che mettono in stretta relazione la norma giuridica e la morale.
Non possiamo non rilevare come per le normative repressive, incida profondamente la sovrapposizione tra norma giuridica e morale, ragione per la quale un precetto etico (drogarsi è un disvalore morale) spesso viene tradotto in norma giuridica sanzionatoria.
Una riflessione più razionale ci indurrebbe, al contrario, a collocare tali differenti categorie all'interno di paradigmi e logiche diverse. Se il diritto ha per oggetto l'esteriorità del comportamento umano, la morale si occupa degli aspetti interiori e non pare opportuno incriminare la morale in sé, ammesso che si possa giungere ad una visione condivisa e condivisibile della morale stessa. Oltretutto storicamente usciamo dal secolo passato, secolo che ha rappresentato, speriamo per l'ultima volta, un'assoluta sovrapposizione dell'etica con la norma, sovrapposizione che rappresentava, nello stato nazista e fascista, l'elemento fondante dello stato stesso.
Ulteriore domanda ineludibile che ci si pone nell'affrontare legislazioni sanzionatorie in termini di droga, investe la forzatura normativa che vede, per questa particolare categoria di consumatori, una categoria di persone punita anche in assenza di lesione di diritti altrui. Non può sfuggire infatti che là dove il semplice uso o consumo è punito, non siamo in presenza di alcuna lesione di diritti di altri.
Come ricomporre quindi in tal caso la frattura tra libertà individuale e stato di diritto?
Questa è una delle domande a cui la politica che si fa legislatore deve assolutamente dare risposta. In tal senso ci sembra che la proposta di legge Berlusconi-Fini non solo non si preoccupi di dare una risposta a questo, ma eluda completamente questa domanda facendo una scelta illiberale e antistorica che opta per uno stato in cui morale e norma giuridica si sovrappongono perfettamente.
Ma vi è un elemento, alla luce di quanto sopra esposto, di ancor maggiore preoccupazione. Se effettivamente il tema delle droghe illegali viene trattato, a differenza del tema delle sostanze legali, con categorie morali, l'ulteriore e altrettanto ineludibile domanda che ci si deve porre, investe il concetto di legalità e di come tale concetto viene percepito dal cittadino comune o da tutti coloro che, a causa del consumo di droghe illegali, entrano nel circuito repressivo.
Il doppio binario, infatti, dettato dalla totalità degli stati occidentali che promuovono e pubblicizzano le droghe legali (ancorandole in molti casi a modelli di successo) e reprimono le droghe illegali, anche quando queste ultime sono scientificamente considerate meno pericolose di quelle legali, ci porta diritti verso una promozione schizofrenica di norme e condotte che da una parte diffondono e dall'altra inibiscono.
Con un ulteriore rischio legato al concetto di legalità: le norme repressive infatti quando sono scollate dal sentire comune dei cittadini, appaiono, nella loro efficacia deterrente, straordinariamente inefficaci.
Lo stesso principio di legalità, quale espressione di un sentire comune rispetto ad una condotta che si vuole vietare, ne viene completamente svuotato, indebolendo l'impianto generale del diritto che si fonda, per l'appunto, sulla condivisione tra Stato e cittadino.
Vi è inoltre un terzo aspetto legato a normative che, tradotte in percorsi repressivi, reintroducono nel nostro paese una profonda riflessione su alcuni paradigmi concettuali: controllo sociale, ordine sociale e processi di criminalizzazione rischiano di diventare, con la proposta di legge Fini, concetti e aree di pensiero sempre più centrali in qualsiasi dibattito sia esso esclusivamente terapeutico, sia politico. Criminalizzare il consumo problematico o medicalizzare la devianza o la diversità, rischia di diventare una pratica politica devastante che ci fa tornare indietro di decenni rispetto a un trend europeo, alle direttive della Comunità e dell'Osservatorio Europeo che indica nella politica dei quattro pilastri, la politica di contrasto alla droga, allo stato attuale, più efficace.
Parliamo d'Europa che forse dovrebbe trovare maggior forza nel contrastare la politica dell'ONU che, nel generico dettato "riduzione della domanda", pare esaurire la propria forza e la propria fantasia. Se poi tale "riduzione della domanda" la caliamo, ad esempio, nella realtà americana, che dell'ONU rappresenta l'asse portante, assistiamo ad una politica repressiva che non ha assolutamente inciso sulla diffusione dei consumi ma che in compenso ha decuplicato, a partire dal 1970, il numero di detenuti arrestati per reati connessi alle sostanze stupefacenti.
Volendoci calare al contrario nella realtà italiana e nella proposta di legge Berlusconi-Fini, possiamo cercare di riflettere su alcune considerazioni e sulle nostre esperienze antecedenti il referendum radicale del 1993. Gli anni precedenti videro emanare la legge Jervolino-Vassalli la cui ratio, assai simile alla proposta di legge oggi discussa, si differenziava esclusivamente in merito alla minore severità delle pene e delle sanzioni amministrative. I primi tre anni di applicazione della legge hanno sortito da un punto di vista terapeutico risultati assai poco invidiabili. La percentuale di abbandono dei percorsi residenziali superava di non poco il 60% del totale. Le Comunità Terapeutiche si riempirono, ma l'efficacia del loro intervento si è tradotta il più delle volte in un fallimento a cui i soggetti tossicodipendenti, oscillanti tra l'alternativa del carcere o una nuova forma di ricovero coatto, non hanno potuto sottrarsi. E chi lavora con i consumatori problematici sa perfettamente che il fallimento pesa nel vissuto di ognuno di loro. Se poi noi volessimo al contrario concentrarci sui percorsi di carcerazione e criminalizzazione primaria e secondaria, scopriremmo che a seguito dell'entrata in vigore della legge sopraindicata, si raggiunse la cifra massima di detenuti tossicodipendenti (31,67%) in rapporto alla totalità della popolazione generale detenuta.
Dai concetti sopra enucleati e da queste sintetiche cifre (sia gli uni che le altre rappresentano la cornice entro cui si muove la legge Berlusconi-Fini) dovremmo partire per ragionare sui filoni principali della stessa proposta che potremmo sintetizzare in tre linee di indirizzi.
Una prima linea riguarda sicuramente l'abolizione delle diverse tabelle che collocano le sostanze illegali a seconda della tossicità e pericolosità; una seconda linea di indirizzo la individuiamo nell'insieme di sanzioni amministrative e penali che equiparano sostanzialmente il consumatore allo spacciatore, ed una terza linea che riguarda direttamente l'estensione delle pene alternative e nello specifico dell'affidamento in prova ai servizi sociali, fino a sei anni di reclusione.
Proprio il primo punto rimanda direttamente al contenuto ideologico di questa proposta che vuole dimostrare, per legge, che tutte le droghe (beninteso illegali) sono uguali e nocive per chi le assume. Aggiungiamo noi che ogni droga, sia essa legale o illegale, è nociva. Ma aggiungiamo anche che è scientificamente provato che il grado di pericolosità delle droghe varia. Tuttavia, ciò che maggiormente tradisce l'aspetto ideologico rispetto a questo punto riguarda, nello specifico, il concetto di dose massima giornaliera, che straordinariamente risulta essere molto più penalizzante per chi sarà trovato in possesso di cannabis, rispetto al consumatore che sarà ad esempio trovato in possesso di cocaina.
L'indistinzione tra diverse droghe comporta, all'interno di una cultura dello sballo che pare connotare una buona parte del consumo saltuario dell'età moderna, un errore anche di stampo educativo. Infatti chi sarà intimorito dalla sostanziale indifferenza tra un consumo di sostanza e un altro, non potrà certo essere aiutato da tale indistinzione. Ma al tempo stesso, chi della cultura dello sballo ne fa uno stile di consumo e di vita, potrà agevolmente virare verso sostanze, legali ma più nocive, che conserveranno in lui il piacere dello sballo, senza comportare rischi punitivi. Chi, al contrario, non sarà intimorito dalla legge, problematizzerà il proprio consumo non problematico nel momento in cui viene sottoposto a sanzioni amministrative o penali, e non risolverà il proprio consumo problematico nel momento in cui sarà obbligato a scegliere percorsi terapeutici, in quel momento non maturati.
Aggiungiamo in riferimento sempre a questo primo punto un'ultima considerazione: l'unificazione delle sostanze in un'unica tabella ci pare quasi una vendetta postuma rispetto alla teoria, tanto cara a questo Governo, della cannabis quale "droga di accesso" ad altre droghe. Teoria che è sempre stata poco credibile negli anni di iniziale diffusione di massa delle sostanze stupefacenti, ma che è diventata del tutto incredibile in questi ultimi anni in cui l'Unione Europea ha stimato in 33 milioni di europei il numero di coloro che avevano consumato almeno una volta una sostanza illegale e in poco meno del 5% dei consumatori globali, coloro che avevano continuato ad assumere sostanze passando dalle droghe leggere alle droghe pesanti.
Strettamente connesso al primo punto vi è la tematica dell'inasprimento rispetto all'entità della pena da comminare a chi spaccia o detiene sostanze stupefacenti. La previsione normativa che prevede minimi e massimi edittali che vanno da sei a vent'anni, porta di diritto l'Italia tra i paesi che in assoluto, in ambito europeo, presentano pene più severe. Ed anche la pena prevista per i fatti di cosiddetta lieve entità - il piccolo spaccio delle persone tossicodipendenti, indifferentemente dalla sostanza spacciata - si uniforma a quello previsto per le sostanze pesanti, cioè da uno a sei anni di reclusione. All'interno di questa tendenza, che aumenterà enormemente i percorsi di criminalizzazione e di carcerazione, si inserisce la dimensione salvifica di chi pensa che questa proposta sia attenuata dalle opzioni offerte al detenuto in termini di lavori di pubblica utilità, di affidamento a servizi territoriali o di inserimenti in regime di arresti domiciliari alle comunità terapeutiche. Sulle prime ipotesi, vale la pena forse di sottolineare come tale opzione si inserisce all'interno di un sistema pubblico ambulatoriale che presenta enormi difficoltà in merito alle questioni organizzative connesse alla gestione di trattamenti in regime penale e al fatto che già oggi vengono sottovalutate e sottoutilizzate le misure territoriali alternative per i detenuti tossicodipendenti. Rispetto ai lavori di pubblica utilità non è chiaro se tali lavori presenteranno una retribuzione. Di fatto l'unico scenario immaginabile è rappresentato da una sorta di "soggiorno obbligato" nelle strutture residenziali, con buona pace di tutta l'esperienza accumulata dalle comunità terapeutiche e la letteratura scientifica, che ci indica quale presupposto necessario, ma non sufficiente, di un buon esito l'essere motivato al cambiamento. In realtà la norma insiste non poco sull'istituto degli arresti domiciliari inteso non solo come alternativa alla detenzione in carcere, ma come una sorta di correttivo e di rinforzo naturale che riesca a sorreggere le incertezze e gli inciampi di un percorso riabilitativo. Il paradigma concettuale (ammesso che ve ne sia uno) su cui si appoggia questo pensiero e soprattutto l'idea che un trattamento obbligatorio possa sortire qualche effetto, sono lontane dalla realtà di chi si occupa di tossicodipendenze. Non si può infatti prescindere dal fatto che in una persona dipendente (di per sé poco tollerante alla frustrazione), l'obbligatorietà di un percorso terapeutico rischia di produrre demotivazione anziché motivazione, rischia di potenziare il desiderio di sostanza invece che contenerlo e diminuirlo. Vale altresì ricordare come solo nella possibilità di scegliere giorno dopo giorno di continuare la comunità o di abbandonare il percorso residenziale, risieda l'aspetto riabilitativo del trattamento. La proposta di legge, invero, non si limita all'inasprimento delle pene previste. Riscrive, infatti, l'insieme delle sanzioni amministrative e penali che, come vedremo in seguito, sconfinando le une nelle altre, creano un'area di grande turbolenza. La nuova normativa prevede infatti che il prefetto sia obbligato a punire il consumo con pesantissime sanzioni amministrative, revocabili solo se l'interessato si sottopone a dei programmi terapeutici di cui sia certificato il buon andamento. Ad esempio, ad una persona fermata alla guida di un'auto o di un motorino e in possesso di una quantità di sostanza stupefacente inferiore rispetto a quella per cui scatterebbe la sanzione penale, viene sequestrato il veicolo anche se non è sotto l'effetto delle sostanze che gli sono state sequestrate. Balza agli occhi la disparità tra chi è fermato lucido ma in possesso di sostanze illegali e chi, da lucido, è fermato in possesso di sostanze legali. Balza infine agli occhi come la vera "questione criminale" sia riconducibile alla volontà di punire prima ancora che un comportamento a rischio nei confronti degli altri, un comportamento da alcuni ritenuto di per sé riprovevole. Rimane comunque sia misterioso, rispetto a consumatori non problematici, quale possa essere il programma terapeutico e di come si possa certificare il buon andamento di un programma applicato a persone che in sé e per sé non ne avrebbero bisogno. Ma queste sono sfumature che, se non fossero tragiche, per chi ne sarà assoggettato, sarebbero fonte di grande comicità.
Vi è infine la terza questione, anch'essa strettamente connessa alle prime due, che investe la possibilità di usufruire dell'affidamento in prova entro il limite massimo di sei anni di pena comminata o anche di un residuo di pena. Ciò che apparentemente potrebbe essere accettabile rispetto a percorsi di decarcerazione comporta, in ambito delle dipendenze, e quindi all'interno di una tipologia di persone che in grandissima percentuale ha problemi con la giustizia, non poche difficoltà di applicazione. Ci soffermiamo infatti su un'altra legge anch'essa in discussione in Parlamento, cosiddetta legge Cirielli, che impone per i detenuti con precedenti penali a cui può essere contestata la recidiva specifica, un inasprimento e un innalzamento delle pene da comminare. E' evidente il paradosso: da una parte si innalza per i detenuti tossicodipendenti la possibilità di accedere a benefici premiali, e dall'altra si innalza la penalità della sanzione mantenendo così, di fatto, una sorta di equilibrio tra carcerazione e possibilità di alternativa alla carcerazione. Se volessimo cercare una coerenza all'interno della stessa proposta di legge Berlusconi-Fini e della relazione che quest'ultima ha con la legge Cirielli, rischieremmo di non venirne a capo. Lo scenario più probabile che si aprirà, qualora sia l'una che l'altra legge dovessero entrare in vigore in Italia, potrà essere quello di aggravare ancor di più la realtà di chi ha poche risorse economiche, familiari e relazionali a favore di chi ne ha molte. E' di tutta evidenza, infatti, che la possibilità di usufruire dell'affidamento in prova all'interno del limite dei sei anni, permetterà a chi ha denaro e buoni avvocati di accedere a tale beneficio all'interno di un sistema premiale che agevola chi ha risorse esterne e sfavorisce chi non ne ha. Il tema della giustizia, del principio di eguaglianza e delle reali possibilità offerte ai cittadini diventerà ancor più centrale soprattutto all'interno di un paese che sta gradualmente abbandonando ogni vera politica di welfare. Per ultimo, rispetto all'affidamento in prova e all'innalzamento del limite non possiamo non registrare una paura degli operatori, soprattutto quelli che lavorano nelle regioni meridionali, che si confronteranno inevitabilmente con richieste di detenuti, arrestati anche per reati gravi, che grazie a buoni consigli di buoni avvocati, dichiarandosi tossicodipendenti potranno usufruire dell'invio in comunità, rendendo difficoltoso l'intervento all'interno di strutture residenziali e sottraendo posti a chi ne ha realmente bisogno. Vi è, inoltre, un ultimo problema di carattere terapeutico che investe la durata stessa dei programmi residenziali. E' ormai assodato, infatti, che l'orientamento della magistratura di Sorveglianza va nella direzione di concedere l'affidamento in prova con più frequenza alle strutture residenziali rispetto ai servizi territoriali. Si rischia di creare, in tal modo, spazi di cura statici in cui la funzione primaria, prima ancora che terapeutica, è quella contenitiva.
Si tace, per carità di patria, sugli altri aspetti toccati dalla proposta di legge esaminata. In definitiva, ci stiamo avvicinando vertiginosamente a modelli americani, a modelli che prevedono una funzione del carcere sempre più regolatrice delle "ansie e delle contraddizioni sociali "
Achille Saletti, criminologo
Presidente Associazione Saman
Simona Ravizza, operatrice sociale
Ufficio Progetti Saman